LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 3 bis
Delibera di programmazione delle acquisizioni.(21)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E' facoltà della Giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.(22)
NOTE:
21. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. e) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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