LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 5.
Contratti di appalto di servizi.
5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all’art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", a norma dell’art. 5 della medesima legge, come sostituito dall’art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea", e con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", a norma dell’art. 7 della medesima legge.
NOTE:
25. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. e) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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