LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 14.
Procedimento di gara.(29)
1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall'ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1:
a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute;
b) alla verifica della documentazione presentata;
c) alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006;
d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché all'individuazione della migliore offerta.
2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.
4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.
5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.
6. E' facoltà della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore.
7. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l'inviolabilità dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.
NOTE:
29. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. k) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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