LEGGE REGIONALE
27 gennaio 1998
, N. 1
Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni
(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 30 Gennaio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1
Art. 1.
Addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano, istituita dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni" come disciplinata dagli artt. da 9 a 16, del capo II del d.lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 "Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione", e successive modificazioni, è fissata in lire 35 al metro cubo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle sottoindicate tariffe, come previste dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, per le quali, con decorrenza 1º gennaio 1998, l’aliquota risulta così determinata:
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, per il gas metano usato come combustibile per gli impieghi delle imprese industriali, artigiane e agricole si applica l’aliquota vigente di L. 10 al metro cubo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle utenze situate nei comuni del territorio lombardo appartenenti alla zona climatica "F", come definita dall’art. 2 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modificazioni e integrazioni, e individuati nella tabella in allegato A al medesimo d.p.r. n. 412/93, come modificata e integrata con le modalità previste dall’art. 2, comma 2, dello stesso d.p.r. n. 412/93. Per tali utenze la misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano, di cui all’art. 9 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, risulta determinata in L. 10 al metro cubo.
5. Le rate di acconto mensili, di cui all’art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono essere determinate tenendo conto dei quantitativi dei consumi di gas del corrispondente periodo dell’anno precedente, per ciascuna delle tariffe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A tali consumi deve essere applicata la corrispondente aliquota come fissata dalla legge regionale. Eventuali conguagli possono essere effettuati secondo le modalità previste dal medesimo art. 26, comma 8, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 398/90, e successive modificazioni, le verifiche contabili della dichiarazione annuale di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/97, e i riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti impianti di erogazione del gas metano, sono condotti dagli organi statali preposti, con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 504/95. Degli esiti dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano constatate irregolarità, viene data comunicazione alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza.
7. Le violazioni previste agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 398/90 possono, altresì, essere constatate d’ufficio dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, qualora le stesse siano riscontrabili dalla documentazione pervenuta. Contestualmente alla notifica al trasgressore, copia dei relativi provvedimenti sarà trasmessa all’ufficio tecnico di finanza, competente territorialmente.
8. La notifica dei provvedimenti emessi dal dirigente della competente struttura tributaria della regione Lombardia, in conseguenza di violazioni alle disposizioni della presente legge regionale e alle disposizioni del d.lgs. 398/90, sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 12 della l.r. 8 settembre 1997, n. 35 "Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/99 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali".
9. La dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/97, deve essere presentata su apposito modulo predisposto e approvato con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione. Alla stessa deve essere allegata copia della dichiarazione inoltrata al competente ufficio tecnico di finanza, per la liquidazione della corrispondente imposta erariale di consumo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 398/90, al fine di consentire i dovuti riscontri.
10. I soggetti obbligati devono presentare, alla competente struttura tributaria della regione Lombardia, la dichiarazione annuale di cui al comma 9, riferita a ciascun conto contabile attribuito dall’ufficio tecnico di finanza competente territorialmente. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.
11. Il versamento di quanto dovuto a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano e della prevista imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, deve essere effettuato mediante singoli versamenti riferiti a ciascuna dichiarazione di consumo di cui ai commi 9 e 10, riportando, nello spazio riservato alla causale, il periodo d’imposta cui si riferisce. Diverse modalità possono essere stabilite con decreto del direttore generale della direzione generale bilancio e controllo di gestione.
12. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 aprile 1997, n. 96 "Norme in materia di circolazione monetaria" e della circolare del Ministero del tesoro 9 giugno 1997, n. 46, i versamenti effettuati devono essere arrotondati a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che essi terminino con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.
13. Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 398/90 e dell’art. 55 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", e successive modificazioni e integrazioni, la regione emette quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali di cui al capo II del medesimo d.lgs. 398/90. Onde consentire agli organi statali competenti i riscontri di cui al comma 6, nelle quietanze dovranno essere contenuti gli estremi anagrafici del versante, la data di effettuazione del versamento e il periodo d’imposta cui il versamento si riferisce, secondo quanto indicato dal versante nello spazio riservato alla causale.
14. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori devono adeguare la cauzione secondo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 398/90 e dall’art. 26, comma 7, del d.lgs. 504/95, e successive modificazioni e integrazioni.
15. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 398/90, e successive modificazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia