LEGGE REGIONALE
27 gennaio 1998
, N. 1
Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni
(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 30 Gennaio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1
Art. 4.
Modifiche alla legislazione regionale.
1. In applicazione di quanto previsto, in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza, dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16“Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale"(3), le seguenti espressioni: “Giunta regionale", “Presidente della Giunta regionale", “Assessore delegato” ed altre consimili contenute nelle disposizioni delle leggi regionali vigenti, così come individuate nell’allegata tabella D, sono sostituite dalle seguenti espressioni: “direttore generale competente", “dirigente competente".
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 5 bis della l.r. 16/96, introdotto dal comma 2, lett. a), della presente legge, si provvede con l’impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.11.1.342 "Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1998 e successivi.
4. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 27“Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Provincie"(5)è apportata la seguente modifica:
5. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 29“Criteri e modalità per l’attuazione del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 204 'Interventi urgenti in materia di trasporti'"(6)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 3, comma 1, le parole “La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore generale competente".
6. Alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori"(7)è apportata la seguente modifica:
7. Alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14“Disciplina dell’attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria"(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, l’espressione "nella deliberazione" è sostituita dalla seguente: "nel provvedimento";
b) all’art. 4, comma 2, le parole: “deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento dell’amministrazione regionale";
c) l’art. 11, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale viene avviata, su proposta della direzione regionale competente, la procedura di scelta del contraente.";
“1. Con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale viene avviata, su proposta della direzione regionale competente, la procedura di scelta del contraente.";
d) all’art. 17, comma 2, le parole “deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:“provvedimento dell’amministrazione regionale";
e) l’art. 17, comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.";
“3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.";
8. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 26“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano"(9)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 5 le parole “atto deliberativo della giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
9. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 27“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Somaglia, in provincia di Lodi"(10)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 5 le parole “atto deliberativo della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
10. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 28“Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto S. Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano"(11)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
11. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 29“Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese”(12)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente”.
12. Alla l.r. 7 luglio 1997, n. 30“Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano.”(13)è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 4 le parole “atto deliberativo della giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del direttore generale competente".
14. L’art. 36, comma 4, punto C4 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60“Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale”, come modificato dalla l.r. 10 gennaio 1995, n. 2, va interpretato nel senso che danno luogo a valutazione nei limiti di punteggio e di tempo ivi contemplati:
16. Alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14“Disciplina delle procedure per gli accordi di programma”(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole “alla Giunta regionale.”, sono aggiunte le parole “La proposta di deliberazione è presentata congiuntamente dall’Assessore e dal Presidente della Giunta regionale”;
b) l’art. 8 è così sostituito:
“Art. 8 (Finanziamenti regionali)
1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione può concedere contributi per spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari, nonché dispone anticipazioni o finanziamenti per ogni altra spesa ritenuta utile ai fini dell’attuazione degli interventi oggetto degli accordi stessi.”.
“Art. 8 (Finanziamenti regionali)
1. Al fine di ottimizzare le risorse in relazione alle scadenze e disponibilità dei singoli partecipanti alla stipula degli accordi di programma, la Regione può concedere contributi per spese per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari, nonché dispone anticipazioni o finanziamenti per ogni altra spesa ritenuta utile ai fini dell’attuazione degli interventi oggetto degli accordi stessi.”.
17. Agli oneri conseguenti all’applicazione dell’art. 8 della l.r. 14/93 introdotto dal comma 16, lett. b) della presente legge, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione sul capitolo 1.3.1.2.3681 la cui descrizione è così modificata "Anticipazioni e finanziamenti delle spese relative agli interventi oggetto degli accordi di programma" e sul capitolo 1.3.1.1.4548 "Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di accordi di programma".
18. Alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33“Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 11, comma 1, è così sostituito:
“1. Con delibera della Giunta regionale è istituito un nucleo di valutazione composto da tre esperti, di cui uno può cambiare con riferimento a ciascuna iniziativa, e da due esperti supplenti, nonché dai direttori generali delle direzioni interessate, dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2, dal direttore generale della direzione presidenza, dal direttore generale della direzione bilancio e controllo di gestione che lo presiede, nonché dai dirigenti della direzione bilancio e controllo di gestione preposti al bilancio, al controllo di gestione e agli adempimenti attuativi della presente legge. Nel caso di cessazione dall’incarico per causa diversa dalla conclusione dell’incarico stesso, agli esperti effettivi subentrano i supplenti. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l'incarico degli esperti ha durata di due anni. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione bilancio e controllo di gestione preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.”;
“1. Con delibera della Giunta regionale è istituito un nucleo di valutazione composto da tre esperti, di cui uno può cambiare con riferimento a ciascuna iniziativa, e da due esperti supplenti, nonché dai direttori generali delle direzioni interessate, dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2, dal direttore generale della direzione presidenza, dal direttore generale della direzione bilancio e controllo di gestione che lo presiede, nonché dai dirigenti della direzione bilancio e controllo di gestione preposti al bilancio, al controllo di gestione e agli adempimenti attuativi della presente legge. Nel caso di cessazione dall’incarico per causa diversa dalla conclusione dell’incarico stesso, agli esperti effettivi subentrano i supplenti. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l'incarico degli esperti ha durata di due anni. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione bilancio e controllo di gestione preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.”;
b) all’art. 12, comma 1, le parole “del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente se delegato” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa.”;
c) all’art. 12, comma 3, le parole: “del presidente della giunta o dell’assessore preposto al servizio regionale incaricato per l’iniziativa, se delegato, per una sola volta e per un periodo non superiore a nove mesi per ciascun termine” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa per una sola volta per ciascun termine e per un periodo non superiore complessivamente a 9 mesi”;(18)
19. Alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31“Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34”(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 2, dopo le parole “I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo” sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione,”;
b) l’art. 1, comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi concedibili sono quelli a fondo perduto di cui agli artt. 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, di cui all’art. 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all’urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali di cui sopra, possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa certificati dai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei progetti.”;
“4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi concedibili sono quelli a fondo perduto di cui agli artt. 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, di cui all’art. 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all’urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali di cui sopra, possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa certificati dai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei progetti.”;
c) all’art. 3, comma 3, la lett. a) è così sostituita:
“a ) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;”;
“a ) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;”;
d) all’art. 3, comma 3, è aggiunta la seguente lett. e ):
“e) gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.”;
“e) gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.”;
e) all’art. 3, comma 5, le parole: “la giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti approvati così come previsto all’art. 6 e dispone l’eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all’art. 1, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore generale competente nella materia inerente ai progetti approvati, assume i conseguenti impegni di spesa; la Giunta regionale dispone l’eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all’art. 1, comma 5”;
f) all’art. 4, comma 1, la lett. b) è così sostituita:
“b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati”;
“b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati”;
g) all’art. 4, comma 1, la lett. d) è così sostituita:
“d) la precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all’attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;”;
“d) la precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all’attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;”;
h) all’art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis) In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l’incarico degli esperti non può superare i 24 mesi”.
“1 bis) In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 l’incarico degli esperti non può superare i 24 mesi”.
20. All’art. 5, comma 6, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”(20) sostituito dall’art. 8 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “preferibilmente mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui all’art. 2, commi 203 - 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica'.”.
21. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 2, secondo comma, è così sostituito:
“Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale”;
“Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale”;
b) l’art. 10, primo comma, è così sostituito:
“Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.”;
“Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.”;
c) all’art. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
“Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.
La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente è definita con deliberazione della Giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull’inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.
Con il provvedimento della Giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono individuate altresì le modalità di corresponsione alla regione degli importi dovuti.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere.”;
“Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento.
La determinazione degli importi del diritto di cui al comma precedente è definita con deliberazione della Giunta regionale da assumersi con almeno trenta giorni di anticipo sull’inizio del primo semestre di riferimento; in sede di prima applicazione, il primo semestre di riferimento decorre dal 1 luglio 1998.
Con il provvedimento della Giunta di cui al precedente comma, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, sono individuate altresì le modalità di corresponsione alla regione degli importi dovuti.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere.”;
d) l’art. 24, primo comma, è così sostituito:
“Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.”;
“Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal direttore generale competente.”;
e) l’art. 36, quarto comma, è così sostituito:
“Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.”;
“Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.”;
f) l’art. 49, terzo comma, è così sostituito:
“L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.”.
“L’eventuale modifica, di cui al secondo comma dell’articolo 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 'Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini' deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale competente.”.
22. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 22 della l.r. 44/80 come modificato dal comma 21, lettera c) della presente legge si provvede con il capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 3.1.254 la cui descrizione è così modificata: "Proventi derivanti da diritti proporzionali di ricerca, di concessione di coltivazione di acque minerali e termali nonché di utilizzo di giacimenti di acque minerali".
24. Alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 12, comma 4, è così sostituito:
“4. I conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”;
“4. I conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”;
b) l’art. 43, comma 1, è così sostituito:
“1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 41.”.
“1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 41.”.
25. Alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7“Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317 'Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato”(24)è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3, comma 4, è così sostituito:
“4. Il direttore generale competente è autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, così come previsto dal terzo comma dell’art. 36 della l. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalità attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziati.”.
“4. Il direttore generale competente è autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, così come previsto dal terzo comma dell’art. 36 della l. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalità attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziati.”.
28. Alla l.r. 4 gennaio 1985, n. 1“Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie”(27)è apportata la seguente modifica:
29. Alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38“Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie”(28)è apportata la seguente modifica:
30. Alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72“Abrogazioni e modifiche alla l.r. 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l’estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972”(29), è apportata la seguente modifica:
a) all’art. 2, comma 6, le parole “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al direttore generale”.
34. Alla l.r. 7 giugno 1980, n. 79“Disciplina per l’apertura e l’esercizio dei laboratori extra ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico”(33) sono apportate le seguenti modifiche:
36. Alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70“Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica”(35)è apportata la seguente modifica: (36)
a) l’art. 3, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 è riservata una quota non inferiore all’otto per cento della somma complessiva disponibile. La Giunta regionale annualmente può utilizzare l’importo minimo previsto dalla suddetta quota, con le procedure indicate dal successivo comma 3, prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano d'intervento ordinario previsto dal precedente comma 1.”.
“2. Per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 è riservata una quota non inferiore all’otto per cento della somma complessiva disponibile. La Giunta regionale annualmente può utilizzare l’importo minimo previsto dalla suddetta quota, con le procedure indicate dal successivo comma 3, prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano d'intervento ordinario previsto dal precedente comma 1.”.
40. Alla l.r. 27 novembre 1989, n. 64“Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale”(40), è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione concede un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza per i propri fini istituzionali, delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione, di informazione bibliografica svolte dal centro nelle materie di competenza regionale.”.
“1. La Regione concede un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza per i propri fini istituzionali, delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione, di informazione bibliografica svolte dal centro nelle materie di competenza regionale.”.
47. Alla l.r. 22 aprile 1996, n. 9“Partecipazione della Regione Lombardia alla fondazione 'I pomeriggi musicali di Milano'”(47), è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3 è così sostituito:
“Art. 3 (Procedure di erogazione)
1. Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 2è erogato in due soluzioni, con decreto del direttore generale competente; il 60% del contributo è erogato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio regionale, il 40% a saldo a seguito della presentazione da parte della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” di copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica”.
“Art. 3 (Procedure di erogazione)
1. Il contributo di cui al comma 2 dell’art. 2è erogato in due soluzioni, con decreto del direttore generale competente; il 60% del contributo è erogato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio regionale, il 40% a saldo a seguito della presentazione da parte della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” di copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica”.
48. Alla l.r. 14 aprile 1997, n. 10“Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica-1996/2000”(48), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 4, comma 4, è così sostituito:
“4. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale, nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2.”;
“4. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale, nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2.”;
b) l’art. 5, comma 5, è così sostituito:
“5. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell’opera o dell’intervento proposto ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
“5. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale nella misura del 50% a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all’art. 7, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell’opera o dell’intervento proposto ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
c) l’art. 6, comma 2, è così sostituito:
“2. L’erogazione del contributo avviene con decreto del direttore generale. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni edilizie per dare corso alla realizzazione dell’intervento ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
“2. L’erogazione del contributo avviene con decreto del direttore generale. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni edilizie per dare corso alla realizzazione dell’intervento ed è soggetta alle condizioni di cui all’art. 7.”;
d) l’art. 7, comma 3, è così sostituito:
“3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa, il direttore generale può disporre la revoca totale o parziale del contributo, in correlazione a quanto effettivamente realizzato”.
“3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa, il direttore generale può disporre la revoca totale o parziale del contributo, in correlazione a quanto effettivamente realizzato”.
49. Alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione della regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”(49) . sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge regionale è così sostituito:
“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati.”;
“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati.”;
b) l’art. 1, comma 1, è così sostituito:
“1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato e del patrocinio e dei conferimenti d'onore della Regione Lombardia;
b) l’adesione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di socio fondatore alla costituzione di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni.”;
“1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato e del patrocinio e dei conferimenti d'onore della Regione Lombardia;
b) l’adesione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia in qualità di socio fondatore alla costituzione di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni.”;
c) l’art. 2 è così sostituito:
“Art. 2
1. La Giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della Regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la Regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui al comma 1, è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale, con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della Regione disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al Consiglio regionale.”;
“Art. 2
1. La Giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della Regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la Regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui al comma 1, è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale, con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della Regione disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al Consiglio regionale.”;
50. Alla l.r. 13 luglio 1984, n. 36“Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di protezione civile”(50)è apportata la seguente modifica:
51. Alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53“Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee”(51), come modificata dalla l.r. 16 settembre 1996, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 1 è così sostituito:
“Art. 1 (Contributi per opere di acquedotti)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:
a) Comuni;
b) Consorzi:
b1) fra Comuni
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.
2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate.”;
“Art. 1 (Contributi per opere di acquedotti)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:
a) Comuni;
b) Consorzi:
b1) fra Comuni
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.
2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate.”;
b) l’art. 2, già modificato dall’art. 1 della l.r. 25/96, è così sostituito:
“Art. 2 (Misure dei contributi).
1. I contributi a fondo perduto sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%.”;
“Art. 2 (Misure dei contributi).
1. I contributi a fondo perduto sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%.”;
c) l’art. 3, già modificato dall’art. 2 della l.r. 25/96, è così sostituito:
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dal comma 1 dell’art. 1.
2. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell’art. 1 devono essere presentate alla Giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. I contributi richiesti ai sensi del comma 2, dell’art.1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.
4. La Giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima la avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La Giunta Regionale determina altresì l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dal comma 1 dell’art. 1.
2. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell’art. 1 devono essere presentate alla Giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. I contributi richiesti ai sensi del comma 2, dell’art.1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.
4. La Giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima la avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La Giunta Regionale determina altresì l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
d) l’art. 4 è così sostituito:
“Art. 4 (Procedure)
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l. r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'”.
“Art. 4 (Procedure)
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l. r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'”.
52. Alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23“Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento”(52), come modificata dalla l.r. 30 dicembre 1985, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 1 è così sostituito:
“Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento ).
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alla revisione del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:
a) Comuni;
b) consorzi:
b1) di Comuni;
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano a maggioranza del capitale.”;
“Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento ).
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alla revisione del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:
a) Comuni;
b) consorzi:
b1) di Comuni;
b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;
c) Comunità montane;
d) aziende speciali di Comuni;
e) società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano a maggioranza del capitale.”;
b) l’art. 2 è così sostituito:
“Art. 2. (Misure dei contributi)
1. I contributi sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni, per gli interventi di cui all’art. 1; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;”;
“Art. 2. (Misure dei contributi)
1. I contributi sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni, per gli interventi di cui all’art. 1; tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;”;
c) l’art. 3 è così sostituito:
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
2. I contributi richiesti di cui all’art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale determina l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
“Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
2. I contributi richiesti di cui all’art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale determina l’ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.”;
d) l’art. 4 è così sostituito:
“Art. 4 (Procedure).
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'.”.
“Art. 4 (Procedure).
1. L’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale'.”.
NOTE:
26. Il comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. c) della l.r. 14 aprile 2004, n. 8 con decorrenza dall'1 gennaio 2005.
36. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. c) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.
49. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
51. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia