LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 1.
Istituzione del Consiglio dei Sanitari.
1. È istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all’art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , di seguito denominati decreti di riordino e come previsto dall’art. 10 comma 7 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
2. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.
3. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario o dal suo sostituto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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