LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 3.
Composizione del Cds dell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta.
1. Nell’azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta, il Cds è composto da:(2)
a) n. 7 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello, con la presenza maggioritaria della componente ospedaliera.
La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l’ASL di Brescia;
b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e 1 medico veterinario dirigente di secondo livello;
c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e successive modifiche ed integrazioni;
d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
e-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);(3)
e-ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.(4)
2. Il direttore sanitario, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o, in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l’area di pertinenza:
a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.
NOTE:
2. Vedi ordinanza Corte costituzionale n. 267/2000. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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