LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 7.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni.
1. Il direttore generale indice le elezioni con avviso, da pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata, garantendone la massima diffusione; nell’avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e l’ora.
2. Le operazioni di voto si svolgono nell’arco di una giornata non festiva ed avvengono a scrutinio segreto.
3. I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo di cui uno designato a presiedere, individuato nell’ambito della carriera direttiva o dirigenziale ed uno con funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale il corretto adempimento degli oneri connessi alle procedure di voto.
4. Il direttore generale nomina la commissione elettorale, composta dal direttore amministrativo dell’azienda o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale, cui compete la predisposizione dell’elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata, nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Gli elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie sono affissi all’albo dell’azienda una settimana prima della data delle elezioni. Alla commissione elettorale compete inoltre la nomina dei componenti i seggi elettorali, la verifica dell’attività svolta dagli stessi e l’espletamento delle operazioni di scrutinio.
5. L’elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome del candidato fino al numero massimo previsto all’art. 6, comma 4. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la relativa nullità non si estende all’intera espressione di voto ritenendosi validamente espresse le preferenze prioritariamente indicate. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
6. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale alla presenza del pubblico. Il direttore generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclama gli eletti e ne dà pubblicità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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