LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1998
, N. 2
Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 10.
Convocazione.
1. Il Cds si riunisce presso la sede della direzione generale. Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si riunisce di norma una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente lo ritenga opportuno.
Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. Detta convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax. La data e l’ora della riunione devono essere comunque comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia