Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 11.
Validità delle sedute e delle decisioni.
1. Il Cds è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.