LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 12.
Svolgimento delle sedute - Votazioni.
1. Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.
2. Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
Non è ammesso il voto per delega.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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