Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2
Art. 15.
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette dal direttore generale o dal commissario straordinario e sono completate entro 25 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il termine per la pubblicazione dell’avviso è ridotto a giorni 10.