LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2

Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari(1)

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-30;2

Art. 15.
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette dal direttore generale o dal commissario straordinario e sono completate entro 25 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il termine per la pubblicazione dell’avviso è ridotto a giorni 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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