LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 3.
Presentazione del progetto di massima.
1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all’articolo 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all’ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).(2)
2. Il progetto di massima di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elaborati:
a) relazione generale tecnica ed economica che accerti l’ammissibilità dell’opera anche in considerazione degli elementi di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico presenti o indotti nel territorio influenzato dall’intervento;
b) rilievi topografici della zona d’imposta dello sbarramento in scala 1:1.000;
c) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 Istituto Geografico Militare (IGM);
d) planimetria in scala 1:10.000 Carta Tecnica Regionale (CTR) con indicazione dello sbarramento e del relativo invaso;
e) foto aeree del bacino imbrifero, ove esistenti, e specifica documentazione fotografica della zona interessata dalle opere;
f) disegni tecnici delle opere in scala 1:200 - 1:500;
g) relazione geologica e geotecnica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino imbrifero interessato, delle caratteristiche dei terreni di fondazione delle opere e della stabilità dei versanti;
h) relazione idrologica, idraulica e idrogeologica che analizzi l’interazione delle opere progettate con il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee;
i) impegnativa del richiedente sugli obblighi inerenti la gestione dell’impianto di cui all’art. 4, comma 1, lettera n).
3. Il Genio Civile esprime proprio parere motivato circa l ' ammissibilità delle opere entro sessanta giorni, termine che può essere sospeso una sola volta per eventuale integrazione della documentazione prescritta, e lo trasmette, entro trenta giorni dall’espressione del parere medesimo, unitamente al progetto di massima, alla direzione generale competente, che promuove entro un mese la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).(3)
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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