LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 7.
Sorveglianza sui lavori.
2. Il proprietario comunica al genio civile la data di inizio, il programma dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori stessi.
3. Spetta al genio civile controllare che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, ed in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia