LEGGE REGIONALE
23 marzo 1998
, N. 8
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8
Art. 14.
Sanzioni.
1. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 13 senza le prescritte approvazioni dei progetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 20.000.000.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 13 in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell’atto di approvazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui agli artt. 1, comma 1, e 11 senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 10.000.000.
4. Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli artt. 11, comma 1, e 12, comma 1, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.
5. Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, continuano nell’esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all’art. 12, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.
6. Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall’art. 13 in materia di disattivazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.
7. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile all’uopo incaricati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. All’irrogazione delle sanzioni, nonché alla riscossione ed esecuzione forzata provvede il dirigente della competente struttura regionale con ordinanza-ingiunzione ai sensi della l.r. 90/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.(5)
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (vedi tabella A della medesima legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia