LEGGE REGIONALE 
   22 gennaio 1999 
  ,  N. 2
  
Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario
(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2
Art. 9.
    Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia.
    
      
      
      1.  I divieti di cumulo di contributi pubblici previsti dalle leggi regionali non si applicano sino al limite del 70% dell'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e qualora gli interventi ammissibili al finanziamento si inseriscano nell'ambito di progetti o programmi: 
    
    a)  candidati all'intesa Stato Regione di cui alla deliberazione CIPE 17 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata"; 
b)  ammessi ed ammissibili ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270 "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località  al di fuori del Lazio". 
      
      
      3.  Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari approvate a norma della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 in contrasto con quanto previsto dall'art. 14bis della stessa legge come introdotto dal comma 2, lett. c). 
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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