LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 , N. 10

Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10

Art. 6.
Norme di salvaguardia.
1. Fino all’approvazione definitiva, da parte degli organismi competenti, dei provvedimenti concernenti le curve di isolivello del rumore connesse al traffico ed alle attività dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, ed in analogia a quanto disposto dall’art. 7 del decreto del ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), le nuove edificazioni previste negli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, vigenti ed adottati, sono sospese:
a) per le destinazioni residenziali, nella zona definita B nella tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo", allegata al Piano territoriale d’area;
b) per tutte le destinazioni, nella zona definita C nella medesima tavola.
2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di Giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest’ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall’articolo 3 della l.r. 23/1997; in caso di inerzia del comune interessato nell’assunzione del provvedimento conclusivo dei procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il dirigente della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d’ufficio, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione, ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.(9)(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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