LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 5.
Attività concernenti il controllo ambientale.
1. Le attività di controllo ambientale consistono:
a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
b) nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell’analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico;
c) nei controlli ambientali delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia