LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 10.
Esercizio dell’attività dell’ARPA.
1. Nell’esercizio delle proprie attività l’ARPA può:
a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell’ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;
c) procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione degli stessi, sia attraverso l’accesso a banche dati esterne;
d) favorire l’integrazione ed il coordinamento dei sistemi informativi territoriali, compresi quelli dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dei catasti ambientali regionali e provinciali;
g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua ed il suolo, alla loro tutela e protezione, nonché rispetto ad ogni possibile forma di degrado;
i) sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e delle imprese, anche istituendo un centro di documentazione sulle tematiche ambientali aperto al pubblico;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia