LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 15.
1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore:(26)
b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità;
c) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano triennale di attività e del programma di lavoro annuale;
d) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere e secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 1, della legge 132/2016.(28)
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Presidente; l’incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(29)
NOTE:
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art 1, comma1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
28. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. h) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
29. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. i) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia