LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 17.
Programmazione delle attività.
1. L’ARPA svolge la propria attività sulla base di piani triennali e di programmi annuali che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all’articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).(38)
2. Il piano triennale fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, necessità di risorse, tempi e risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, che ai dipartimenti. (39)
3. Il programma di lavoro annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione del piano triennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l’adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del Presidente. Decorsi trenta giorni dall’invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l’ARPA procede all’attuazione del piano.(40)
6. Il Direttore del dipartimento formula la proposta del programma di lavoro annuale relativa al proprio dipartimento, le modalità di verifica della sua attuazione e il bilancio di previsione annuale. Il Direttore generale dell’ARPA predispone il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte dei singoli dipartimenti e del quadro di riferimento complessivo di cui al comma 1.(42)
NOTE:
38. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. i) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
42. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 4), lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 4), lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia