LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 19.
Direttori di settore e direttori di dipartimento.
1. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti sono responsabili della gestione delle attività riferite alle specifiche aree settoriali e territoriali di competenza.
2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l’incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’ente di provenienza.(44)
3. Gli incarichi di direttore di settore e di direttore di dipartimento possono essere conferiti anche a persone esterne all’Agenzia, secondo le modalità e i requisiti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).(45)
4. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti rispondono funzionalmente al Direttore generale.
NOTE:
44. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. l) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. m) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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