LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 24.
Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell’ARPA sono costituite da:
a) una dotazione finanziaria annua ad essa destinata dalla Regione, comprensiva della quota del fondo sanitario regionale già destinata al finanziamento delle funzioni trasferite all’ARPA;
b) gli eventuali finanziamenti destinati all’ARPA dalle province, dai comuni e dalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all’art. 25;
c) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;
d) le rendite dal patrimonio;
e) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione, di smaltimento di rifiuti solidi urbani, indicate e stabilite con le modalità di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 496/1993 convertito dalla l. 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e di tariffe in campo ambientale;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle ASL;
g) importi determinati da finanziamenti erogati da enti nazionali o internazionali nel quadro di programmi o contratti di ricerca e collaborazione;
h) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l’attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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