LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1999
, N. 23
Politiche regionali per la famiglia
(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23
Art. 2.
Obiettivi.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
b) sostenere l’alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell’art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all’interruzione della gravidanza;
d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
e) promuovere e sostenere l’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali;
f) promuovere le iniziative volte a favorire l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l’offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;
h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l’onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente;
i) sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia) , la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l’unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale;
j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l’associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;
l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell’assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia