LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1999
, N. 23
Politiche regionali per la famiglia
(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23
Art. 4.
Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.
1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, nonché di supportare le responsabilità di cura da parte dei genitori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, monoparentali e con persone fragili a carico.(17)
2. La Regione promuove e sostiene l’adozione, preferibilmente con l’intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e da parte di altre forme associative finalizzate a: (18)
a) favorire la conciliazione vita-lavoro, con particolare riguardo ai servizi di supporto ai caregiver familiari e ai servizi integrativi scolastici;
b) fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l’infanzia;
c) organizzare le banche del tempo secondo la definizione di cui all’articolo 36, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o svolgere altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per la cura, il sostegno e la socializzazione dei minori;
d) favorire il benessere psico-fisico dei minori, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nonché prevenire forme di disagio anche attraverso la costruzione di reti territoriali tra servizi esistenti e i soggetti di cui all’articolo 2 bis;
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all’attuazione di quanto previsto al comma 2.(19)
4. Al fine di agevolare l'autonomia, l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale delle persone con disabilità senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto con disabilità contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.(20)
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l’erogazione dei benefici.
6. La Regione nell’ambito dell’attività di formazione professionale di sua competenza:
a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;
b) promuove corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi;(22)
8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.
9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all’interruzione della gravidanza;
c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell’ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell’integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all’art. 2.
12. La Regione sostiene e valorizza l’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell’art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l’acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all’interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l’esercizio attraverso il convenzionamento o l’accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale. (26)
NOTE:
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 6, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 e dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 6, lett. b) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
22. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
25. Il comma è stato modificato dall'art. 42, comma 4, lett. b) della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia