LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1999
, N. 23
Politiche regionali per la famiglia
(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23
(Centri per la famiglia)
1. La Regione promuove l’istituzione dei centri per la famiglia, quali strutture di prossimità che, in stretto raccordo con gli enti di cui all’articolo 2 bis e con tutti i servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio, favoriscono il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzano interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione alle fasi di transizione del ciclo di vita della famiglia stessa.
2. I centri per la famiglia:
a) sono organizzati da soggetti pubblici, da enti del Terzo settore e da gestori di unità di offerta sociali o sociosanitarie in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia