LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 1.
Finalità.(2)
1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell’art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all’IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
3. E’ acquisita al bilancio della Regione una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell’art. 2-ter, introdotto dalla l. 189/2008.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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