LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 2.
1. L’individuazione dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Con i medesimi provvedimenti la Giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione.(3)
2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.(4)
NOTE:
3. La parola "benzine" è stata sostituita dalle parole "benzina e gasolio per autotrazione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia