LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 4.
Delega di funzioni ai comuni.
1. Ai comuni, come individuati dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 1, sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all’aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla Regione.
2. Con apposito provvedimento della Giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalità operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all’uopo stanziate in bilancio.
3. In caso di accertata, persistente, inattività dei comuni la Giunta regionale attiva i necessari provvedimenti sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.
4. Il comune può convenzionarsi con altri comuni e con le comunità montane per gli adempimenti derivanti dall’attuazione della presente legge.
4 bis. A decorrere dall’anno 2022 il comune invia alla Regione, tramite posta elettronica certificata, di norma entro il mese di gennaio, su apposito modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, una relazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia locale.(5)
4 ter. La quota annuale spettante a ciascun comune, sulla base del riparto delle risorse finanziarie stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4 bis.(5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia