LEGGE REGIONALE 
   20 dicembre 1999 
  ,  N. 28
  
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 6.
    Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo.
    
      
      
      1.  La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzina e gasolio per autotrazione(3) le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate. 
    
      
      
      2.  Per l’ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente. 
    
      
      
      3.  Al fine del rimborso è autorizzata la costituzione di un fondo scritto in bilancio tra le contabilità speciali. La Giunta con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, disciplina le modalità del rimborso ivi comprese quelle relative alla gestione contabile del fondo di anticipazione e alla rendicontazione da parte del funzionario delegato ai rimborsi (7) . 
    
      
      
      3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA erogata alla Regione ai sensi dell’articolo 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.(8)
  NOTE:
  
  
    
    7.  Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e successivamente dall'art. 2, comma 14 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.  
  

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale