Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 7.
Vigilanza.
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione.
2. I comuni esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad essi delegate dall’art. 4, con i poteri sanzionatori di cui all’art. 8.
3. La Regione esercita la vigilanza, anche in collaborazione con la guardia di finanza, potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni, qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie, o su segnalazione dei comuni.