LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 10.
Norma finanziaria.
1. È autorizzato l’accertamento e la riscossione del maggior gettito della quota erariale dell’accisa sulla benzina e gasolio per autotrazione(3) conseguente all’incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per l’esercizio finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi successivi.
2. Per la realizzazione della banca dati informatica e del sistema informatizzato di cui all’art. 3, comma 7, è autorizzata la spesa in capitale di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per l’esercizio finanziario 2000 e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi dell’art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
3. Per le spese di cui all’art. 4 conseguenti alla delega di funzioni e compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e rilascio di autorizzazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000.
4. Per le finalità di cui all’art. 6è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 65.000.000.000.
5. Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. All’onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all’uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.2.10.2.9771 "Banca informatica dei beneficiari della riduzione del prezzo della benzina e gasolio per autotrazione(3)".
7. All’onere di cui ai commi 3 e 4, valutato in complessive L. 70.000.000.000 per l’esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a L. 46.750.000.000 mediante il maggior gettito di cui al comma 1 e quanto a L. 23.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, utilizzando all’uopo l’accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 "Riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3)".
8. Alle variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 49, commi 2-bis e 2-ter, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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