LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 , N. 12

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;12

Art. 10.
Norme transitorie e finali.
1. Fino all’assunzione del provvedimento di cui al comma 1, dell’articolo 3, le attività inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi inerenti l’imposta regionale sulle attività produttive sono demandati all’amministrazione finanziaria centrale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi