LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 3.
Classificazione della rete viaria.
1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione definisce criteri omogenei per una classificazione funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione degli assi stradali e sono adottati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, sentite le province e la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedi menti di classificazione devono essere adottati o proposti per l’approvazione entro un anno dalla definizione dei criteri.(6)
1 bis. La Giunta regionale provvede ad adeguare la classificazione funzionale di cui al presente articolo in relazione alle modifiche intervenute nella rete viaria del territorio regionale.(7)
2. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai criteri di classificazione di cui al comma 1 nella predisposizione ed approvazione della classificazione della rete di propria competenza, fatta salva l’approvazione regionale nel caso si proponga la classificazione di uno o più assi al livello amministrativo superiore.
3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il trasferimento di singole tratte stradali dalle province ai comuni, in seguito alla classificazione della rete viaria, è subordinata al rilascio delle tratte stesse nel rispetto degli standard di cui all’articolo 4, con sottoscrizione di verbale di consegna corredato della documentazione relativa alla gestione dell’asse stradale.
5. Nell’ambito della classificazione della rete viaria di cui al presente articolo, la Regione definisce un programma di priorità di interventi per la riqualificazione della rete viaria di interesse regionale, provinciale e locale. A tali interventi vengono destinate specifiche risorse del bilancio regionale.
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 64, comma 9 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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