LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 8.
Affidamento della concessione.
1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l’opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.
2. Con regolamento, da adottare secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, le relative modalità di funzionamento, nonché ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza, correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione. (25)
NOTE:
25. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 12, lett. b), della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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