LEGGE REGIONALE 
   4 maggio 2001 
  ,  N. 9
  
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 10.
    Tariffe di pedaggio.
    
      
      
      1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l’adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l’aggiudicazione della concessione ed è altresì definito l’ammontare delle relative risorse.(28)
    
      
      
      2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all’articolo 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento. 
    
      
      
      3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obbiettivi: 
    
      
      
      4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obbiettivi di cui al comma 3: 
    
    
  f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera c), quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione e dell’incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione; 
NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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