LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).(1)
2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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