LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 7.
Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.(11)
1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all’installazione e all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all’ARPA.
2. Nel caso di variazione della titolarità dell’impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.
3. Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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