LEGGE REGIONALE
11 maggio 2001
, N. 11
Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11
Art. 11.
Vigilanza e controllo.
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente, nell’ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell’ARPA.
2. L’ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell’articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.
3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.
4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l’effettuazione, da parte dell’ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell’articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione ed all’ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (17) .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia