LEGGE REGIONALE
11 maggio 2001
, N. 11
Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11
Art. 12.
Sanzioni.
1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.(19)
2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell’impianto non siano effettuate dall’esperto di cui al comma 4 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.(20)
3. L’esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di un titolo abilitativo comporta la disattivazione dell’impianto, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000,00 a euro 10.000,00.(21)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). (23)(24)
6. L’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).(25)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia