LEGGE REGIONALE
10 agosto 2001
, N. 13
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 3.
Procedure di approvazione della classificazione acustica.
1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio.
2. Contestualmente al deposito all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell’articolo 15, comma 4.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell’approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall’approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all’articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000 , le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia