LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 5.
Previsione d’impatto acustico e clima acustico.
1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995 , tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Nella deliberazione di cui al primo periodo sono definiti, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, casi tipo per i quali la documentazione è resa in forma semplificata di autocertificazione, nonché casistiche di standardizzazione semplificata della documentazione per tipologie di attività.(1)
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/1995 , tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.
3. L’ente competente all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce, fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1, il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.(2)
4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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