LEGGE REGIONALE
10 agosto 2001
, N. 13
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 8.
Attività temporanee.
1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995 , il comune si attiene alle modalità di cui al presente articolo.(5)
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.(6)
3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:(7)
a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell’autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell’evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;
b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia