LEGGE REGIONALE
10 agosto 2001
, N. 13
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 10.
Piani di risanamento acustico delle imprese.
1. Il piano di risanamento acustico di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 447/1995 , deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell’impresa.
2. Il piano di risanamento acustico dell’impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia