LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 11.
Piani di risanamento comunali.
1. Il comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all’adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:
a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.
2. Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall’adozione.
3. La provincia formula proposte alla Regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche conto del risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte devono essere presentate alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno per l’inserimento nel piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995 .
4. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall’art. 7, comma 5, della legge 447/1995 . La relazione biennale sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico:
a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell’inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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