LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 12.
Piano regionale di bonifica acustica.
1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:
a) dell’entità del superamento dei limiti;
b) dell’entità della popolazione esposta al rumore;
c) dei recettori sensibili.
2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995 .
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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