LEGGE REGIONALE 
   10 agosto 2001 
  ,  N. 13
  
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 13.
    Traffico stradale.
    
      
      
      1.  Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante: 
    b)  il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
      
      
      2.  I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 285/1992, devono comprendere: 
    
  a)  l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette; 
b)  l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico; 
c)  l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità; 
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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