LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 22

Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22

Art. 3.
Azioni di sostegno.
1. Al fine di orientare l’azione sinergica e di collaborazione a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.
2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all’incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia.
3. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto. (1)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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