LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 22
Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22
Art. 4.
Programmazione degli interventi.
1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:
a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;
2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.
3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa.
4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla L.R. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia. (FRISL)).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia