LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 22

Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22

Art. 5.
Modalità di finanziamento.
1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 2, e determina annualmente:
a) il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:
a1) il 30% sulla base della popolazione;
a2) il 40% sul numero delle parrocchie;
a3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;
b) il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d’intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, comma 3.
2. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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